SUSSIDIO DI STUDIO
Il sussidio di studio viene concesso agli operai edili o loro figli che abbiano frequentato le scuole secondarie di I e II grado e università.
I sussidi di studio erogati dalla Cassa Edile di Cuneo sono i seguenti:
- Euro 150,00/annuali a titolo di contributo scuole secondarie di I grado al raggiungimento della valutazione media pari o superiore a 8/10 o valutazione equipollente;
- Euro 400,00/annuali a titolo di contributo scuole secondarie di II grando o scuole professionali al raggiungimento della valutazione media pari o superiore a 8/10 o valutazione equipollente;
- Euro 650,00/annuali a titolo di contributo università al raggiungimento della valutazione media pari o superiore a 27/30 ed a fronte della dimostrazione di aver conseguito almeno il 75% degli esami dell’anno accademico di riferimento.
Le votazioni da considerare ai fini della media richiesta per ciascuna scuola sono quelle conseguite dallo studente nell’anno scolastico concluso precedente la data della domanda.
Nel computo delle medie richieste per le scuole secondarie di I e II grando non si tiene conto dei voti e delle valutazioni relativa a condotta e religione;
Nel caso di soggetti in possesso di diagnosi certificata di DSA, i sussidi di studio verranno comunque erogati, a prescindere dalla valutazione ottenuta.
Le domande dovranno essere presentate alla Cassa Edile di Cuneo entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno.
Documentazione richiesta:
- Domanda su apposito modulo della Cassa Edile di Cuneo;
- Stato di famiglia o autocertificazione;
- La documentazione attestante le votazioni conseguite nell’anno scolastico in esame (pagella o per terza media o quinta superiore diploma riportante il giudizio finale dell’esame di Stato);
- Certificato di diagnosi per DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)
Requisiti per ottenere la prestazione:
Il sussidio di studio è concesso all’operaio che ne faccia richiesta, per sé stesso o per i figli, a condizione che, oltre i requisiti di cui sopra, sussistano anche i seguenti:
- Si trovi alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo in regola con i versamenti contributivi previsti alla 28 febbraio;
- L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente al 28 febbraio, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2.
Le parti si impegnano a verificare le prestazioni alla luce della riforma dei cicli scolastici, pur rimanendo invariati gli importi attualmente in vigore.
Tale prestazione sarà integralmente applicabile a partire dall’anno edile con decorrenza 1° ottobre 2023.
Prestazione soggetta a ritenuta irpef in base al D.Lgs. n.314 del 02/09/1997.