SUSSIDIO DI MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

SUSSIDIO DI MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

All’operaio che contrae matrimonio civile o Unione Civile viene erogato un importo a titolo di sussidio pari ad Euro 200,00 lordi. La prestazione viene erogata una sola volta per operaio.

  1. L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del matrimonio civile/Unione Civile;
  2. L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonane presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data del matrimonio civile/unione Civile.
    Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2.
  1. Domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
  2. Certificato di matrimonio/Unione Civile rilasciato dal Comune.

 

Prestazione soggetta a ritenuta I.R.P.E.F. in base al D.Lgs. n.314 del 02/09/1997.

Categoria 
Tipo di prestazione 
non sanitaria
modulo con informativa 
no