SUSSIDIO DI MATRIMONIO/UNIONE CIVILE
All’operaio che contrae matrimonio civile o Unione Civile viene erogato un importo a titolo di sussidio pari ad Euro 200,00 lordi. La prestazione viene erogata una sola volta per operaio.
- L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del matrimonio civile/Unione Civile;
- L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonane presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data del matrimonio civile/unione Civile.
Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2.
- Domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
- Certificato di matrimonio/Unione Civile rilasciato dal Comune.
Prestazione soggetta a ritenuta I.R.P.E.F. in base al D.Lgs. n.314 del 02/09/1997.
Categoria
Allegati
Tipo di prestazione
non sanitaria
modulo con informativa
no