SUSSIDIO DI DECESSO OPERAI
In seguito al decesso dell’operaio viene erogato un sussidio di Euro 800,00 agli eredi o aventi diritto.
- L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del decesso;
- Nel caso di decesso per la stessa malattia, che ha dato origine alla risoluzione del rapporto di lavoro per il superamento del periodo di comporto, sempre che l’evento si verifichi entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto stesso; tale sussidio verrà ugualmente corrisposto agli eredi o aventi diritto;
- L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data del decesso.
Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2., salvo la fattispecie di cui al punto b).
- Domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
- Certificato di morte dell’operaio in lingua italiana;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risultino i nominativi degli eredi dell’operaio;
- In caso di pluralità di eredi modulo delega all’incasso di un erede;
- Modulo coordinate bancarie dell’erede delegato;
- In caso di eredi minori dichiarazione del giudice tutelare;
- Eventuale ulteriore documentazione prevista per legge.
Categoria
Allegati
Tipo di prestazione
non sanitaria
modulo con informativa
no