Prestazioni non sanitarie

CONTRIBUTO A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI 

A favore del coniuge e dei figli dell’operaio edile che si trovano in condizione di disabilità psichica, fisica e psicofisica, la Cassa Edile eroga un importo la cui entità e/o periodicità è determinata dal Comitato di Gestione della Cassa Edile entro il limite massimo di Euro 650,00 annui lordi.


Requisiti per ottenere la prestazione:

  1. L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti;
  2. L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente alla data di fruizione della prestazione, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province.
    Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2.

Documentazione richiesta:

  1. Domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
  2. Stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione;
  3. Fotocopia del verbale di visita collegiale attestante la condizione di disabilità.
 

Prestazione soggetta a ritenuta I.R.P.E.F. in base al D.Lgs. n.314 del 02/09/1997.

CONTRIBUTO PER DECESSO FAMILIARI

In caso di decesso dei genitori, coniuge, o figli, la Cassa Edile corrisponde agli operai iscritti un importo lordo di € 350,00.


Requisiti per ottenere la prestazione:

  1. L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del decesso;
  2. L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente alla data di fruizione della prestazione, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province.
    Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2.

Documentazione richiesta:

  1. Domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
  2. Certificato di morte del familiare in lingua italiana;
  3. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante il grado di parentela degli eredi aventi diritto alla prestazione.

Prestazione soggetta a ritenuta I.R.P.E.F. in base al D.Lgs. n.314 del 02/09/1997.

ASSICURAZIONE INFORTUNIO PROFESSIONALI ED EXTRA

La Cassa Edile è contraente di una polizza cumulativa infortuni che assicura tutti gli operai regolarmente iscritti.

Ogni operaio iscritto alla Cassa Edile di Cuneo è automaticamente assicurato, ovunque nel mondo, fino a concorrenza indicata della relativa polizza assicurativa sottoscritta dalla Cassa Edile (vedasi allegato 2).

La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di iscrizione dell’assicurato con la Cassa Edile di Cuneo e viene a scadere in ogni caso trascorsi 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha cessato di prestare servizio alle dipendenze del datore di lavoro e comunque non oltre la prima scadenza annuale successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di infortunio deve essere fatta denuncia scritta alla Cassa Edile di Cuneo entro 60 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’assicurato o suoi aventi causa abbiano avuto la possibilità di denunciarlo e comunque non oltre due anni dall’evento.


Requisiti per ottenere la prestazione:

L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo.


Documentazione richiesta:

  1. Modulo di richiesta apertura sinistro predisposto da Cassa Edile di Cuneo, debitamente compilato in ogni campo e firmato, reperibile sul sito www.cassaedilecuneo.it;
  2. Documentazione elencata sul modulo per tipologia infortunio, reperibile sul sito www.cassaedilecuneo.it.

ALLEGATO 2

ASSICURAZIONI INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA_NUOVI MASSIMALI DAL 1° OTTOBRE 2022

La Cassa Edile di Cuneo è contraente di una polizza cumulativa infortuni che assicura tutti i lavoratori regolarmente iscritti.

Con decorrenza 1° ottobre 2022 gli operai iscritti sono automaticamente assicurati, ovunque nel mondo, fino alla concorrenza dei seguenti massimali previsti in polizza:

  • Euro 30.000,00 per invalidità permanente residua
  • Euro 25.000,00 in caso morte rischio extraprofessionale
  • Euro 15.000,00 ad integrazione della Polizza Infortuni Nazionale “Sanedil”, in caso di morte rischio professionale.

La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di iscrizione dell’assicurato con la Cassa Edile di Cuneo e viene a scadere in ogni caso trascorsi sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha cessato di prestare servizio alle dipendenze del datore di lavoro e comunque non oltre la prima scadenza annuale successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di infortunio deve essere fatta denuncia scritta alla Cassa Edile di Cuneo quanto prima e comunque entro 60 gg dall’infortunio o dal momento in cui l’assicurato o i suoi aventi causa abbiano avuto la possibilità di denunciarlo e comunque non oltre due anni dall’evento.

Nel caso di invalidità permanente accertata, la compagnia assicurativa corrisponderà l’indennità dovuta a termini di polizza applicando la franchigia del 5%. La franchigia non si applica nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 20%. Nel caso in cui l’invalidità permanente da infortunio sia di grado superiore al 60%, l’indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato al 100% sulla somma assicurata in polizza per invalidità permanente fermo restando in ogni caso il disposto art.19 di polizza.

CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI

La Cassa Edile di Cuneo, allo scopo di fornire sostegno ed assistenza alle famiglie degli operai iscritti, prevede un rimborso all’operaio in regola con i requisiti previsti, nella misura massima di Euro 150,00 annui, per ciascun figlio avente diritto, ovvero per ogni figlio di età compresa tra 6 e 14 anni (compiuti) che nel periodo estivo, intercorrente tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’anno scolastico successivo abbiano partecipato ad un’iniziativa di estate ragazzi e/o attività ludico/sportive nel medesimo periodo.

 

Requisiti per ottenere la prestazione:

  1. L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti;
  2. L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente alla data di fruizione, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province alla data della presentazione della domanda.
    Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2.
  3. Per il rimborso occorre presentare ricevuta o fattura o altra documentazione, comprovante la spesa sostenuta, alla quale sia stato apposto timbro e firma dell’Ente erogatore o Associazione culturale/sportiva e riportante i dati dell’operaio e/o dei figli frequentanti i centri estivi;
  4. Le suddette spese dovranno essere sostenute nell’anno edile di riferimento;
  5. Termine di presentazione delle domande: entro il 30 settembre di ogni anno.

Documentazione richiesta:

  1. Modulo di domanda debitamente compilato e firmato;
  2. Ricevuta o fattura, oppure idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta intestata all’operaio o ai figli sulla quale sia stato apposto timbro e firma dell’Ente erogatore e/o Associazione culturale/sportiva;
  3. Stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione. Nel caso in cui il minore non sia presente sullo stato di famiglia dell’operaio, viene richiesto l’invio dell’estratto di nascita dove si evince lo stato di paternità.

Che cos’è?

È un fondo istituito da CCNL Edilizia con accordo nazionale del 10/09/2020 e rinnovato il 21/09/2023 con un nuovo regolamento che eroga prestazioni riconosciute dalla Cassa Edile per agevolare alla pensione i lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento.

A chi è rivolto l’incentivo?

A tutti i lavoratori OPERAI che con 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi di cassa integrazione e si trovino nelle seguenti condizioni:

  • Rientrare nelle ipotesi di fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO con stipula di accordo individuale per non impugnare il licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi;
  • Raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento
  • Possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione

 

Se si hanno i requisiti previsti, cosa spetta al lavoratore?

Se sussistono i requisiti previsti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

  1. 24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali
  2. 48 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
  3. 36 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Se per il raggiungimento della prestazione pensionistica il lavoratore usufruisce di un periodo di NASPI, unitamente a una delle opzioni di cui sopra (punti 1 o 2 o 3) sarà riconosciuta:

       4. L’integrazione della NASPI al 100% dall’inizio del décalage in poi, fino alla concorrenza dell’importo massimo previsto;

 

Documentazione per presentare la domanda?

La domanda dovrà essere corredata da:

  • Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all’accesso alla pensione anticipata;
  • stima ipotetica della Naspi spettante;
  • ipotesi data presunta di pensionamento;
  • documentazione di liquidazione prestazione NASPI

Il lavoratore può rivolgersi ad un PATRONATO di propria scelta per l’acquisizione della documentazione e per la presentazione della istanza presso la Cassa Edile.

Il regolamento del Fondo Nazionale Prepensionamento è in vigore in via sperimentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026 ed è pubblicato integralmente sul sito unitamente alla modulistica per effettuare la domanda.

INDUMENTI DA LAVORO

La Cassa Edile fornisce agli operai iscritti gli indumenti da lavoro annualmente convenuti in sede di Comitato di Gestione. I capi vengono inviati gratuitamente dalla ditta fornitrice alle imprese iscritte alla Cassa Edile per la consegna agli operai.

Gli indumenti da lavoro vengono offerti dalla Cassa Edile agli operai risultanti dalle denunce mensili (MUT) relative al mese di aprile di ogni anno, secondo la seguente modalità:

  • La Cassa Edile, verso la fine del mese di giugno, mette a disposizione sul sito www.cassaedilecuneo.it , nell’area riservata ad ogni azienda, la voce “questionario vestiario on line” all’interno del quale sono riportati i nominativi degli operai aventi diritto. Le imprese devono compilare il suddetto questionario on line entro la scadenza stabilita annualmente dalla Cassa Edile. L’operaio, pertanto, non sarà tenuto alla presentazione di alcuna domanda. Gli indumenti da lavoro saranno inviati a ciascuna impresa aderente direttamente dalla ditta fornitrice.

*Le parti convengono sull’opportunità di conferire mandato alla Cassa Edile di effettuare un sondaggio presso le imprese iscritte al fine di valutare la fornitura diretta, presso il fornitore individuato dalla Cassa Edile, a titolo di rimborso.

A fronte delle risultanze del sondaggio di cui sopra, le Parti si impegnano ad incontrarsi in tempi utili per determinare un’eventuale modalità alternativa per la fornitura degli indumenti da lavoro per l’anno 2024 e a seguire.

Le parti stabiliscono che il costo relativo agli indumenti da lavoro sia imputato all’1,05% carico impresa di cui alla “premialità imprese”.

PREMIO DI FEDELTA’

E’ istituito in favore degli operai un premio di fedeltà al settore delle costruzioni edili, secondo le seguenti modalità:

  1. agli operai, che abbiano raggiunto i 30 anni di fedeltà (anche non consecutivi), verrà corrisposta una targa ed un importo pari ad Euro 1.500,00 lordi, una sola volta nell’arco della vita lavorativa dell’operaio;
  2. agli operai che abbiano raggiunto i 25 anni di fedeltà (anche non consecutivi), verrà corrisposto un attestato ed un importo pari ad Euro 1.000,00 lordi, una sola volta nell’arco della vita lavorativa dell’operaio; si precisa che la domanda del premio di fedeltà dei 25 anni potrà essere riconosciuta a partire dal compimento dei 25 anni, fino ai 29 anni compiuti.

La Cassa Edile verificherà l’anzianità dell’operaio in edilizia, alla data di termine della presentazione della domanda (28 febbraio), come da anzianità certifica dalla Banca dati A.P.E. Nazionale, oppure, mediante la presentazione dell’estratto conto Inps riportante le ragioni sociali delle imprese.

Le domande dovranno essere presentate alla Cassa Edile di Cuneo entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno.

 

 

Requisiti per ottenere la prestazione:

 

  1. L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del 28 febbraio;
  2. L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente al 28 febbraio, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data della presentazione della domanda. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2.
  3. Per gli operai dipendenti di impresa proveniente da fuori Provincia è richiesta una contribuzione di almeno 2.100 ore, anche non consecutive, presso la cassa edile di Cuneo.

 

 

Documentazione richiesta:

  1. Domanda su apposito modulo della Cassa Edile di Cuneo;
  2. Eventuale estratto conto Inps riportante l’elenco delle Ragioni Sociali delle imprese;
  3. Copia del congedo militare solo nel caso in cui non sia riportato sull’estratto conto Inps.

Prestazione soggetta a ritenuta irpef in base al D.Lgs. n.314 del 02/09/1997.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC/TABLE

La Cassa Edile di Cuneo eroga un rimborso all’operaio iscritto ed in regola con i requisiti previsti, nella misura massima di 150,00 € lordi per l’acquisto di PC/TABLET, per ogni figlio/a in fascia di età compresa tra i 14-19 anni (compiuti).

Tale rimborso può essere richiesto dall’operaio avente i requisiti una volta soltanto per ciascun figlio/a.

Per il rimborso occorre presentare copia della fattura o ricevuta fiscale di acquisto del PC o TABLET intestato all’operaio oppure ai figli.

 

Requisiti per ottenere la prestazione:

  1. L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province alla data della fattura.
    Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2.
  2. L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo ed in regola con i versamenti contributivi previsti alla data della fattura;

 

Documentazione richiesta:

  1. Domanda su apposito modulo della Cassa Edile di Cuneo;
  2. Copia della fattura o ricevuta fiscale di acquisto PC/TABLET intestata all’operaio oppure ai figli;
  3. Stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione, oppure estratto di nascita dove si evince lo stato di paternità/maternità.

Termine di presentazione delle domande: entro 3 mesi dalla data della fattura/ricevuta fiscale di acquisto.

SUSSIDIO DI MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

All’operaio che contrae matrimonio civile o Unione Civile viene erogato un importo a titolo di sussidio pari ad Euro 200,00 lordi. La prestazione viene erogata una sola volta per operaio.


Requisiti per ottenere la prestazione:

  1. L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del matrimonio civile/Unione Civile;
  2. L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonane presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data del matrimonio civile/unione Civile.
    Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2.

Documentazione richiesta:

  1. Domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
  2. Certificato di matrimonio/Unione Civile rilasciato dal Comune.

 

Prestazione soggetta a ritenuta I.R.P.E.F. in base al D.Lgs. n.314 del 02/09/1997.

SUSSIDIO DI DECESSO OPERAI

In seguito al decesso dell’operaio viene erogato un sussidio di Euro 800,00 agli eredi o aventi diritto.

 

Requisiti per ottenere la prestazione:

  1. L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del decesso;
  2. Nel caso di decesso per la stessa malattia, che ha dato origine alla risoluzione del rapporto di lavoro per il superamento del periodo di comporto, sempre che l’evento si verifichi entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto stesso; tale sussidio verrà ugualmente corrisposto agli eredi o aventi diritto;
  3. L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data del decesso.
    Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2., salvo la fattispecie di cui al punto b).


Documentazione richiesta:

  1. Domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
  2. Certificato di morte dell’operaio in lingua italiana;
  3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risultino i nominativi degli eredi dell’operaio;
  4. In caso di pluralità di eredi modulo delega all’incasso di un erede;
  5. Modulo coordinate bancarie dell’erede delegato;
  6. In caso di eredi minori dichiarazione del giudice tutelare;
  7. Eventuale ulteriore documentazione prevista per legge.

SUSSIDIO DI STUDIO

Il sussidio di studio viene concesso agli operai edili o loro figli che abbiano frequentato le scuole secondarie di I e II grado e università.

I sussidi di studio erogati dalla Cassa Edile di Cuneo sono i seguenti:

  1. Euro 150,00/annuali a titolo di contributo scuole secondarie di I grado al raggiungimento della valutazione media pari o superiore a 8/10 o valutazione equipollente;
  2. Euro 400,00/annuali a titolo di contributo scuole secondarie di II grando o scuole professionali al raggiungimento della valutazione media pari o superiore a 8/10 o valutazione equipollente;
  3. Euro 650,00/annuali a titolo di contributo università al raggiungimento della valutazione media pari o superiore a 27/30 ed a fronte della dimostrazione di aver conseguito almeno il 75% degli esami dell’anno accademico di riferimento.

Le votazioni da considerare ai fini della media richiesta per ciascuna scuola sono quelle conseguite dallo studente nell’anno scolastico concluso precedente la data della domanda.

Nel computo delle medie richieste per le scuole secondarie di I e II grando non si tiene conto dei voti e delle valutazioni relativa a condotta e religione;

Nel caso di soggetti in possesso di diagnosi certificata di DSA, i sussidi di studio verranno comunque erogati, a prescindere dalla valutazione ottenuta.

Le domande dovranno essere presentate alla Cassa Edile di Cuneo entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno.

 

Documentazione richiesta:

  1. Domanda su apposito modulo della Cassa Edile di Cuneo;
  2. Stato di famiglia o autocertificazione;
  3. La documentazione attestante le votazioni conseguite nell’anno scolastico in esame (pagella o per terza media o quinta superiore diploma riportante il giudizio finale dell’esame di Stato);
  4. Certificato di diagnosi per DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)

 

Requisiti per ottenere la prestazione:

Il sussidio di studio è concesso all’operaio che ne faccia richiesta, per sé stesso o per i figli, a condizione che, oltre i requisiti di cui sopra, sussistano anche i seguenti:

  • Si trovi alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo in regola con i versamenti contributivi previsti alla 28 febbraio;
  • L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente al 28 febbraio, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2.

Le parti si impegnano a verificare le prestazioni alla luce della riforma dei cicli scolastici, pur rimanendo invariati gli importi attualmente in vigore.

Tale prestazione sarà integralmente applicabile a partire dall’anno edile con decorrenza 1° ottobre 2023.

 

Prestazione soggetta a ritenuta irpef in base al D.Lgs. n.314 del 02/09/1997.

SUSSIDIO STRAORDINARIO

La Cassa Edile può concedere, in casi eccezionali di comprovata necessità e a giudizio insindacabile del Comitato di Gestione, un sussidio straordinario all’operaio che ne fa specifica richiesta.

L’operaio richiedente dovrà presentare idonea documentazione in riferimento alla domanda; la Cassa Edile di Cuneo si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione attestante lo stato di necessità.


Requisiti per ottenere la prestazione:

  1. L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data della presentazione della richiesta;
  2. L’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data della richiesta. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L.104/1992, permessi di cui alla L.53/2000 art. 4 commi 1 e 2., salvo la fattispecie di cui al punto b).

 

Per maggiori informazioni e per attivare la pratica contattare l’Ufficio Operai al n. 0171/615351.